Un’attenta analisi giuridica del disegno di legge sicurezza.
Di Janiss Zanoni
Il disegno di legge recante “Disposizioni in materia di sicurezza pubblica, di tutela del personale in servizio, nonché di vittime dell’usura e di ordinamento penitenziario”, meglio noto come come DDL sicurezza, è un insieme di nuove norme che, una volta approvate dal senato, modificherebbero il codice penale italiano. A settembre, il DDL è passato alla Camera con 162 voti favorevoli, 91 contrari e 3 astenuti, manca ora il passo finale: l’approvazione del Senato.
I 38 articoli che lo compongono introducono 13 nuovi reati, numerose aggravanti e aumenti di pena. Sono 6 i capi di interesse del decreto, e comprendono il contrasto del terrorismo, disposizioni sulle vittime di usura, norme sull’ordinamento penitenziario e diverse disposizioni finanziarie. Ma non sono questi i punti che hanno riscontrato le maggiori criticità. L’opinione pubblica, infatti, si è preoccupata di tutte quelle norme che sembrerebbero minacciare la libertà di espressione, come quelle riguardanti gli immigrati e i carcerati, ma anche quelle che mirano a rafforzare le forze dell’ordine.
Le misure in materia di sicurezza urbana vengono introdotte al capo secondo del DDL.
Viene introdotto, ad esempio, il reato di occupazione arbitraria di immobile destinato a domicilio altrui, che punisce con la reclusione dai 2 ai 7 anni chi si stabilisce senza alcuna autorizzazione all’interno di un edificio non proprio per un periodo prolungato di tempo.
Si modifica anche il reato di danneggiamento, già previsto dal art. 635 del codice penale, che prevede una pena per coloro che distruggono o deteriorano cose non proprie rendendole inutilizzabili. Fare ciò durante una manifestazione era già ritenuto un’aggravante, ma ora ne viene aggiunta una ulteriore nel caso il danneggiamento venga commesso con violenza o con minaccia alle persone.
Il decreto mira inoltre ad assicurare la libera circolazione, prevedendo che i blocchi stradali siano puniti come illecito penale e non più come illecito amministrativo, ossia a trasformare quella che prima era una sanzione fiscale in una possibile reclusione.
Alla fine di questa sezione viene revocato il differimento obbligatorio delle donne incinte o madri di infanti di età inferiori ad un anno, che prevedeva ai sensi dell’art. 146 del codice penale un rinvio obbligatorio dell’esecuzione della pena. Con la revoca tale pratica diventa facoltativa, pertanto è reso possibile che tali individui vengano puniti con la reclusione senza alcuno sconto.
La terza sezione del decreto di legge prevede invece delle misure per tutelare le forze di polizia, le forze armate e il corpo nazionale dei vigili del fuoco.
In particolare, l’art. 21 dispone che le forze di polizia possano servirsi di dispositivi di videosorveglianza indossabili, registrando lo svolgimento delle loro attività.
L’art. 27 inserisce all’art. 415-bis del codice penale il reato di resistenza passiva commessa in gruppi da tre o più individui nelle carceri, adesso punibile con la reclusione da due a otto anni per coloro che la organizzano, e da uno a 5 anni per chi ne partecipa, compresa di aggravanti che includono il possesso di armi oppure la lesione di altri. La resistenza passiva è un atto di non collaborazione, commessa da coloro che si rifiutano di agire, non obbedendo a comandi impartiti da pubblici ufficiali. L’articolo 337 del codice penale considera già la resistenza a un pubblico ufficiale un reato, ma ne condanna solo le minacce o l’uso di violenza.
Oltre alle carceri, questo tema riguarda anche le strutture di trattenimento e accoglienza per i migranti, dove è stato introdotto lo stesso reato di resistenza passiva, punito con la reclusione da uno a sei anni per i promotori, oppure da uno a quattro anni per i partecipanti.
L’articolo 28, infine, prevede che gli agenti di pubblica sicurezza siano autorizzati a portare senza licenza alcuni tipi di armi quando non sono in servizio. È il regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 che definisce quali sono le armi contemplate, tra cui pistole e rivoltelle, ma è secondo lo stesso decreto che le armi non possono portarsi fuori dalla propria abitazione senza un motivo giustificato.
Quelle riportate sono solo una piccola parte delle modifiche proposte, che non sono ancora entrate in vigore in quanto devono ancora ricevere l’ultima approvazione da parte del senato.
Non vogliamo qui dare una nostra opinione in merito, ma vogliamo portarvi a riflettere sulle norme citando due articoli della costituzione, ovvero l’art. 21, secondo il quale “tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione”, e l’art. 18 per cui “i cittadini hanno diritto di associarsi liberamente”. È legittimo che il governo si preoccupi per la sicurezza dei suoi cittadini utilizzando i mezzi previsti dal nuovo DDL sicurezza, o sono quelli a sostenere che il disegno di legge sia anticostituzionale ad avere ragione?